Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123
Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo puo'
richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente
inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea
chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta.
L'inefficacia della soppressione puo' essere disposta per i soli orari durante i
quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a
quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalita' di
ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una
richiesta telefonica e' inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato
che dichiari di utilizzarli per esclusive finalita' di tutela rispetto a
chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura
procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e puo' richiedere un
contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure
trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione
dell'identificazione della linea chiamante, nonche', ove necessario, il
trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato
consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati
in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati
con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni.