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MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI: DECRETO 22 gennaio 2008 - Numero unico di emergenza
europeo 112. (Marzo 2008)

Riportiamo integralmente il testo del decreto approvato dal
Ministro Gentiloni sul 112 Europeo, facciamo subito notare
l'esclusione del soccorso tecnico e sanitario
dall'organizzazione delle centrali operative uniche.
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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il decreto
legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 recante «Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del
Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6
luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004,
n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero
delle comunicazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 concernente
il Codice delle comunicazioni elettroniche e successive
modificazioni (di seguito Codice);
Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera hh) del suddetto
Codice che definisce il servizio telefonico accessibile al
pubblico;
Visto l'art. 25 del suddetto Codice che disciplina
l'autorizzazione generale per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica;
Visto l'art. 32, del suddetto Codice che reca disposizioni in
materia di osservanza delle condizioni della autorizzazione
generale; Visto l'art. 36 del suddetto Codice recante norme in
materia di «Modifica dei diritti e degli obblighi» ed in
particolare il comma 1 ove e' stabilito che «I diritti, le
condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali,
ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle
infrastrutture possono essere modificati solo in casi
obiettivamente giustificati e in misura proporzionale.»
Visto l'art. 76 del suddetto Codice recante nome in materia di
«Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico
europeo» ed in particolare il comma 2 ove e' stabilito che il
Ministero delle Comunicazioni «provvede affinche', per ogni
chiamata al numero di emergenza unico europeo «112», gli
operatori esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a
disposizione delle autorita' incaricate dei servizi di soccorso
e di protezione civile, nella misura in cui sia tecnicamente
fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del
chiamante»;
Vista la delibera dell'Autorita' per le Garanzie nelle
Comunicazioni n. 11/06/CIR «disposizioni regolamentari per la
fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e
integrazione del piano nazionale di numerazione»;
Vista la procedura di infrazione 2006/2114 avviata dalla
Commissione europea in data 10 aprile 2006 ai sensi dell'art.
2126 del Trattato C.E.;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto
2006;
Visti i lavori dei tavoli tecnici tenuti presso il Ministero
delle comunicazioni con gli operatori esercenti reti telefoniche
fisse e mobili, istituiti sulla base del citato art. 36, comma 1
del Codice;
Visti gli esiti delle riunioni tenute presso il Ministero delle
comunicazioni con gli operatori esercenti reti telefoniche fisse
e mobili; Ritenuto di dare attuazione al citato art. 76 del
Codice;
Decreta:
Art. 1. Accesso al servizio 112 NUE 1. Dal centoventesimo giorno
successivo all'entrata in vigore del presente decreto tutte le
chiamate originate dalle reti telefoniche fisse e mobili verso i
numeri di emergenza 112 e 113, devono essere consegnate ai punti
di interconnessione con il formato di «Routing Number» di cui
all'allegato 1 del presente decreto secondo le tempistiche di
attivazione per Provincia previste in allegato 5. L'operatore al
quale e' affidata la raccolta delle chiamate verso i numeri di
emergenza 112 e 113 e' tenuto a garantire per un periodo di 24
mesi che le chiamate siano consegnate anche nel caso in cui
pervengano ai punti di interconnessione secondo le modalita'
tecniche in uso prima dell'entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 2. Localizzazione del chiamante su rete fissa 1. Per tutte
le chiamate verso i numeri di emergenza 112 e 113 originate da
reti telefoniche fisse e per le quali viene richiesta dall'Autorita'
competente la prestazione di localizzazione del chiamante devono
essere fornite le informazioni di cui all'allegato 2 del
presente decreto secondo le procedure ivi descritte.
Art. 3. Localizzazione del chiamante su rete mobile 1. Per tutte
le chiamate verso i numeri di emergenza 112 e 113 originate da
reti telefoniche mobili e per le quali viene richiesta dall'Autorita'
competente la prestazione di localizzazione del chiamante devono
essere fornite le informazioni di cui all'allegato 3 del
presente decreto secondo le procedure ivi descritte.
Art. 4. Modalita' e tempi di attuazione 1. Entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono attuate
le disposizioni di cui all'art. 2, secondo la calendarizzazione
riportata nell'allegato 5 al presente decreto e completata a
cura dell'unita' per il monitoraggio di cui al successivo art.
5. 2. Entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto sono attuate le disposizioni di cui all'art. 3.
3. La fornitura delle informazioni di localizzazione e'
obbligatoria anche nel caso di chiamate originate da clienti che
usufruiscono di servizi integrati fisso-mobile. Nel caso di
chiamate originate da reti telefoniche fisse devono essere
fornite le informazioni di cui all'allegato 2 del presente
decreto secondo le procedure ivi descritte. Nel caso di chiamate
originate da reti telefoniche mobili devono essere fornite le
informazioni di cui all'allegato 3 del presente decreto secondo
le procedure ivi descritte. 4 Per le procedure operative
definite per la gestione dei dati di identificazione della linea
e di localizzazione del chiamante nell'ambito delle attivita' di
ricezione delle chiamate di emergenza da parte dei Centro
Operativo 112/113, e' garantito agli operatori di reti
telefoniche fisse e mobili il rispetto delle previsioni del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia
di protezione dei dati personali. 5. Le modalita' operative e
tecniche per lo scambio delle informazioni di localizzazione tra
gli Operatori di telefonia fissa e mobile ed il CED Interforze -
PSAP sono definite nell'allegato 4 del presente decreto.
Art. 5. Unita' per il monitoraggio 1. Al fine di definire i
tempi di diffusione del servizio 112NUE sulle ulteriori province
rispetto a quelle gia' indicate in allegato 5, coordinare e
monitorare le attivita' per il completamento del progetto Numero
unico per le emergenze (112NUE) e' istituita presso il Ministero
delle comunicazioni un'unita' di monitoraggiocon il compito di
coordinare le attivita' nei confronti degli Operatori fissi e
mobili. Tale unita', coordinata dal Ministero delle
comunicazioni, e' costituita da rappresentanti del Ministero
della difesa, del Ministero degli interni, del Coordinamento
delle Forze di polizia e del CED Interforze.
Art. 6. Sanzioni 1. In caso di inosservanza alle disposizioni di
cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art.
98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - Codice delle
comunicazioni elettroniche. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di
controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2008 Il Ministro: Gentiloni Silveri
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2008 Ufficio
controllo Atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n.
1, foglio n. 69.
Allegati:
Gazzetta Ufficiale N. 59 del 10 Marzo 2008.
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