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Autorizzato con Decreto Legge il
convogliamento di tutte le chiamate di emergenza alle nuove C.O.
112 (Agosto 2006)
Emanato il decreto legge n. 191 del 18 Agosto 2006, a firma
dell'ex Ministro delle Comunicazioni Mario Landolfi, che ha
autorizzato il convogliamento delle chiamate in arrivo oggi alle
numerazioni d’emergenza 112, 113, 115 e 118, alle istituende
centrali operative uniche del 112 Europeo.
Con questo decreto pubblicato solo ad Agosto sulla Gazzetta
Ufficiale e che passerà quasi inosservato ai più, si fa in
realtà un passo avanti nella istituzione del Numero Unico
d’Emergenza Europeo 112 in Italia, infatti se da un lato questo
provvedimento era atteso per l’avanzamento del progetto
sperimentale di Salerno, consentendone così l’avvio e la
"chiusura/deviazione" delle numerazioni attive attraverso in
convogliamento delle chiamate di emergenza a 112, 113, 115 e 118
alla nuova centrale operativa del 112, dall’altro evidenzia
all'attuale Governo la necessità di procedere per arrivare
all'attuazione della sperimentazione pilota attesa da tutta
Italia.
La sperimentazione infatti non può più aspettare, si deve dar
seguito alla normativa Europea, anche per quietare le insistenti
richieste della Commissione Europea su questo tema e per
scongiurare la procedura d’infrazione avviata dalla stessa nei
confronti dell’Italia a causa della mancata localizzazione delle
chiamate d’emergenza (fisso e mobile).
Da un lato ci permettiamo di criticare però l’incompletezza del
provvedimento che va ad escludere le chiamate di emergenza che
vengono inoltrate oggi per situazioni particolari, come le
emergenze in mare (il 1530 delle Capitanerie di Porto), le
emergenze ambientali (il 1515 del Corpo Forestale dello Stato),
le emergenze relative a minori (il nuovo 114 per la tutela
dell’infanzia che ha sostituito il 196196 di Telefono Azzurro) e
le eventuali emergenze collegate a reati patrimoniali e
finanziari o a situazioni di necessità in zone di confine (il
117 della Guardia di Finanza che ad esempio effettua operazioni
di polizia contro il contrabbando ed ha anche gruppi
preparatissimi per il soccorso alpino).
Ci auguriamo che il neo Ministro delle Comunicazioni, On. Paolo
Gentiloni, possa metter mano al provvedimento, ampliandolo alle
numerazioni non considerate "strettamente" di emergenza sopra
indicate e facendosi testimone della trasformazione e del
miglioramento qualitativo delle operazioni di soccorso e di
polizia che seguiranno ad una corretta implementazione della
normativa Europea.
Di seguito riportiamo il testo integrale del decreto che
riassume anche tutte le fasi del progetto di introduzione del
112 Unico Europeo in Italia.
****************
Gazzetta Ufficiale N. 191 del 18 Agosto 2006
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DECRETO 27 aprile 2006
Servizio «112» numero unico europeo d'emergenza.
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Vista la
direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per
le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro) e che ha abrogato, a partire dal 25 luglio 2003, la
decisione n. 91/396/CEE del 29 luglio 1991 che prevedeva
l'istituzione di un numero unico telefonico europeo per le
chiamate di emergenza;
Vista la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e
ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) che,
all'art. 26, impone agli Stati membri di istituire il numero
unico di emergenza «112» al fine di garantire ai cittadini
adeguata risposta alle chiamate di emergenza;
Vista la direttiva
n. 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa
alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di
comunicazione elettronica;
Vista la raccomandazione della Commissione
Europea, del 25
luglio 2003, sul trattamento delle informazioni relative alla
localizzazione del chiamante sulle reti di comunicazione
elettronica ai fini della fornitura di servizi di chiamata di
emergenza con capacità di localizzazione, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 189 del 29
luglio 2003;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15
settembre 2003 che detta, all'art. 76, la disciplina relativa ai
numeri di emergenza nazionali ed alla istituzione del «112»
numero unico europeo di emergenza;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 ed in
particolare l'art. 127, comma 4, che prevede che con decreto del
Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Autorità' per le garanzie
nelle comunicazioni, siano individuati i servizi abilitati in
base alla legge a ricevere chiamate di emergenza;
Vista la delibera n. 27 del CIPE, in data 9 maggio 2003, che ha
approvato il programma presentato dal Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, comprendente, tra gli altri,
anche il progetto «numero unico per le emergenze», per la
sperimentazione del suddetto servizio nelle regioni obiettivo 1
e nelle regioni Abruzzo e Molise;
Vista la delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003 recante «Piano
di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina
attuativa» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 177 del 23 luglio 2003, e successive modificazioni,
che identifica le numerazioni per i servizi di emergenza (art.
12);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
agosto 2003 che ha istituito un gruppo di lavoro
interministeriale col compito di realizzare uno studio di
fattibilità per l'istituzione sul territorio nazionale del
Numero unico europeo di emergenza; Visto lo studio di
fattibilità per l'analisi delle problematiche attinenti
all'istituzione sul territorio nazionale del Numero unico
europeo di emergenza realizzato dal gruppo di lavoro
interministeriale e dal medesimo approvato nel corso della
riunione del 15 marzo 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 giugno 2005 che ha istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie, una struttura di missione denominata «Unità
tecnico-operativa per l'istituzione del numero unico europeo di
emergenza» con il compito di coordinare le attività per la
sperimentazione del numero europeo di emergenza nelle province
di Salerno, Palermo e Catanzaro sulla base del predetto studio
di fattibilità;
Visto il documento del «Communications committee» CoCom05-07 (DG
INFSO/B2) del 18 marzo 2005;
Considerato che, ai fini della
corretta funzionalità del servizio «112» Numero unico europeo
di emergenza e' necessario abilitarlo al trattamento dei dati
relativi all'ubicazione del chiamante, all'identificazione della
linea chiamante, nonché al trattamento di tutti i dati
personali e sensibili acquisiti nel corso della gestione della
chiamata ai sensi dell'art. 127, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 196/2003;
Considerato che l'art. 127 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, prevede che il fornitore di una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico predisponga procedure trasparenti per
garantire l'inefficacia della soppressione dell'identificazione
della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento
dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il
mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da
parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere
chiamate d'emergenza;
Sentiti l'Autorità' per le garanzie nelle comunicazioni ed il
Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art.
127, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Decreta:
Art. 1. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 4,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il servizio
Numero unico Europeo di emergenza e' individuato quale servizio
abilitato in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza
provenienti dalle numerazioni 112, 113, 115, 118.
Roma, 27 aprile 2006 Il Ministro: Landolfi
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 316
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