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L'Italia condannata per gli inadempimenti sul 112 dalla Corte di
Giustizia Europea. (Gennaio 2009)

La Corte di Giustizia Europea ha terminato con una sonora
condanna il primo grado del processo che vedeva sul tavolo degli
imputati l'Italia ed i Governi che in questi anni non hanno
ottemperato alla Direttiva del codice delle comunicazioni che,
oltre ad istituire il 112 quale numero di emergenza Europeo, ne
prevede la possibilità di localizzazione del chiamante per
consentire un rapido e più efficace intervento di soccorso da
parte delle autorità competenti.
EENA Italia aveva presentato ben due interrogazioni parlamentari
per sollecitare l'istituzione delle centrali operative del 112
capaci di localizzare il chiamante, ma la realtà italiana vede
un panorama di oltre 1000 centrali operative funzionanti,
nessuna delle quali in grado di localizzare le chiamate di rete
mobile, né quelle di rete fissa o da cabine telefoniche con
database completi e immediatamente aggiornati.
Di seguito pubblichiamo il testo della sentenza di condanna
emanata dalla Corte di Giustizia Europea su proposta della
Commissione Europea che, stanca dei ritardi italiani, non ha
esitato ad arrivare all'epilogo della vicenda giudiziaria.
Ricordiamo che l'Italia è stata anche messa in mora per la non
corretta gestione delle chiamate al 112, il cui prossimo atto
sarà un nuovo deferimento alla Corte di Giustizia Europea.
Inoltre ci spiace evidenziare la beffa che questa condanna
produce nei confronti dei cittadini e delle persone che lavorano
nella gestione delle emergenze, perchè oltre alle spese processuali,
l'Italia verrà chiamata ad un esborso in conseguenza della
condanna, a far data dal 2003 e ciò fino ad una esplicita
dimostrazione dell'effettivo funzionamento della localizzazione del chiamante per le chiamate ai servizi di emergenza.
Va anche evidenziato che eventuali ritardi nell'intervento dei
soccorsi, dovuti alla mancata localizzazione da parte dei
servizi di emergenza del chiamante, potrebbero essere
ascrivibili alle responsabilità dello stato stesso, con
conseguenti possibili azioni legali da parte dei cittadini.
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
15 gennaio 2009 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2002/22/CE – Art.
26, n. 3 – Numero di emergenza unico europeo – Informazioni
relative all’ubicazione del chiamante – Messa a disposizione
delle autorità incaricate dei servizi di soccorso – Mancato
recepimento nel termine prescritto»
Nella causa C 539/07,avente ad oggetto
il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE,
proposto il 27 novembre 2007, Commissione delle Comunità
europee, rappresentata dalla sig.ra E. Montaguti e dal sig. A.
Nijenhuis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo, ricorrente, contro Repubblica italiana,
rappresentata dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente,
assistito dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, con
domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta,
LA CORTE (Settima Sezione), composta dal sig. A. Ó Caoimh,
presidente di sezione, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues e J.
Klučka (relatore), giudici, avvocato generale: sig. D.
Ruiz-Jarabo Colomer cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta, vista la decisione,
adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione
delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la
Repubblica italiana, avendo omesso di mettere a disposizione
delle autorità incaricate dei servizi di soccorso le
informazioni relative all’ubicazione del chiamante per tutte le
chiamate telefoniche effettuate al numero di emergenza unico
europeo «112», nella misura in cui ciò era tecnicamente
fattibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in
forza dell’art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio
universale») (GU L 108, pag. 51; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Ai sensi dell’art. 26, n. 3, della direttiva:
«Gli Stati membri provvedono affinché, per ogni chiamata al
numero di emergenza unico europeo “112”, le imprese
esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione
delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura
in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative
all’ubicazione del chiamante».
3 In conformità all’art. 38, n. 1, della direttiva, gli
Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad
essa entro il 24 luglio 2003 e ne informano immediatamente la
Commissione. Essi applicano, peraltro, le suddette disposizioni
a partire dal 25 luglio 2003.
4 Non avendo ricevuto informazioni in merito alle misure
adottate dalla Repubblica italiana per conformarsi all’art. 26,
n. 3, della direttiva, la Commissione ha avviato il procedimento
per inadempimento previsto dall’art. 226 CE.
5 Dopo aver formalmente invitato, con lettera del 4 aprile
2006, la Repubblica italiana a presentare le sue osservazioni e
in seguito al riconoscimento dell’obbligo di cui all’art. 26, n.
3, della direttiva da parte di tale Stato membro, la Commissione
ha emesso, il 12 ottobre 2006, un parere motivato nel quale
invitava detto Stato membro ad adottare le misure necessarie per
conformarsi ad esso nel termine di due mesi a decorrere dal suo
ricevimento.
6 In risposta a tale parere motivato, le autorità italiane
hanno informato la Commissione, con lettera del 20 dicembre
2006, che gli operatori di telefonia avevano auspicato «un
contributo tecnico-operativo per l’implementazione del
servizio».
7 Non avendo ottenuto altre informazioni da parte di dette
autorità, idonee a far ritenere che gli obblighi derivanti della
direttiva fossero stati osservati, la Commissione ha proposto il
presente ricorso.
8 La Repubblica italiana non contesta la fondatezza della
censura di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 26, n. 3,
della direttiva, che le viene addebitata. Tuttavia, essa afferma
di essersi impegnata a trovare una soluzione al problema che è
all’origine delle censure mosse dalla Commissione. Essa si
riferisce al riguardo e da ultimo al decreto 22 gennaio 2008
(Supplemento ordinario alla GURI n. 59 del 10 marzo 2008) e
afferma che il numero di emergenza unico europeo «112»
potrà essere reso disponibile dal 10 luglio 2008 nella provincia
di Salerno ed essere poi esteso progressivamente a tutte le
altre province italiane.
9 Occorre al riguardo ricordare che, secondo costante
giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere
valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale
si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere
motivato e che la Corte non può tener conto dei mutamenti
successivi (v., in particolare, sentenze 30 gennaio 2002, causa
C 103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I 1147, punto 23, e 30
maggio 2002, causa C 323/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I
4711, punto 8).
10 Orbene, nella fattispecie, è pacifico che, alla
scadenza del termine assegnato nel parere motivato, la
Repubblica italiana non aveva adottato le misure necessarie per
conformarsi agli obblighi ad essa derivanti dall’art. 26, n. 3,
della direttiva.
11 Occorre aggiungere che, secondo costante
giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni,
prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per
giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini
prescritti da una direttiva (v., in particolare, sentenze 7
novembre 2002, causa C 352/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I
10263, punto 8; 11 settembre 2003, causa C 22/02,
Commissione/Italia, Racc. pag. I 9011, punto 9, nonché 8
novembre 2007, causa C 40/07, Commissione/Italia, punto 12).
12 Il fatto che la Repubblica italiana abbia incontrato
difficoltà organizzative nel conformarsi agli obblighi previsti
dalla direttiva non può dunque esercitare alcuna influenza sulla
fondatezza del ricorso proposto dalla Commissione.
13 Date le circostanze, il ricorso in esame deve essere
considerato fondato.
14 Da quanto precede risulta che occorre constatare che la
Repubblica italiana, avendo omesso di mettere a disposizione
delle autorità incaricate dei servizi di soccorso le
informazioni relative all’ubicazione del chiamante per tutte le
chiamate telefoniche effettuate al numero di emergenza unico
europeo «112», nella misura in cui ciò era tecnicamente
fattibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in
forza dell’art. 26, n. 3, della direttiva.
Sulle spese
15 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di
procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è
stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda,
la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle
spese.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e
statuisce:
1) La Repubblica italiana, avendo omesso di mettere a
disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso
le informazioni relative all’ubicazione del chiamante per tutte
le chiamate telefoniche effettuate al numero di emergenza unico
europeo «112», nella misura in cui ciò era tecnicamente
fattibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in
forza dell’art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio
universale»).
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Firme
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